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Sinistri Auto
Semplicità e rapidità sono i vantaggi di questa procedura.
Il risarcimento diretto è la procedura che, dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente stradale, accelera e semplifica l’iter per il risarcimento dei danni. Il conducente che ritiene di avere ragione, in tutto o in parte, dovrà rivolgersi alla propria Compagnia, anziché a quella del veicolo del responsabile, per la denuncia del sinistro e la richiesta di risarcimento di:
- danni al veicolo
- danni alle cose trasportate
- lesioni di lieve entità del conducente
In caso di sinistro rivolgiti al tuo Agente Groupama, che saprà guidarti nella via da seguire per il risarcimento.
Qualora non sia possibile ricorrere alla procedura di risarcimento diretto, si attua la procedura ordinaria.
L’Assicurato invia la sua denuncia alla propria Agenzia Il danneggiato invia all’assicuratore dell’altro veicolo e, per conoscenza, al proprietario dello stesso la richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve:
- avere in allegato una copia del modulo blu oppure una descrizione dettagliata del sinistro e dei danni subiti
- indicare luoghi e tempi in cui si mette a disposizione il veicolo per la perizia
- informare sulla natura di eventuali danni alle persone con allegati eventuali certificati medici
Furto o rapina - Incendio - Kasko
La denuncia del sinistro deve essere spedita entro tre giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le seguenti informazioni:
- numero di polizza e agenzia
- generalità dell'assicurato
- data e luogo del sinistro
- estremi del veicolo
- modalità del sinistro
- entità almeno approssimativa del danno
- copia della denuncia presentata all´Autorità (nel caso di furto o rapina o atti dolosi di terzi)
Nel caso di danni totali l'Assicurato dovrà produrre il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto cronologico rilasciato dal PRA.
Tutela Legale
Questa garanzia è prestata in collaborazione con la Società ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA - alla quale va presentata la denuncia. Per la denuncia possono essere utilizzati i modelli allegati:
- Denuncia di sinistro Tutela Legale Ambito Circolazione Stradale
- Denuncia di sinistro per Ricorsi/ Diaria/ Indennità
Autoscuola ARAG SE metterà a disposizione il Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL al numero verde 800.508.008 con il quale potrà usufruire di una consulenza telefonica gratuita in materia legale. Per maggiori informazioni visitare il sito www.arag.it
RC Auto: La Conciliazione Paritetica
La conciliazione paritetica nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC Auto. Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri r.c.auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che:
- abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non abbia ricevuto risposta, oppure
- abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure
- non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa.
- Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta.
- Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con l’impresa di assicurazione interessata.
- Va costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori.
- La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.
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Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa).
La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferisce il proprio mandato.